ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
Noi abbiamo rispettato il motto di De Coubertin: "l'importante è partecipare. Perché partecipando si vince."
Statuto
ART.1 – COSTITUZIONE.
E’ costituita l’associazione polisportiva dilettantistica denominata “DE COUBERTIN ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA” articolata in sezioni, di seguito chiamata ASSOCIAZIONE, di durata illimitata.
ART.2 – SEDE E COLORI SOCIALI.
L’ASSOCIAZIONE ha sede in Italia presso l’indirizzo del Presidente pro tempore, e ha come colori l’arancione ed il nero.
ART.3 – SCOPI.
L’ASSOCIAZIONE non ha finalità di lucro. Essa si propone di favorire l’utilizzazione del tempo libero a fini culturali, turistici, ricreativi e sportivi. Scopo della ASSOCIAZIONE è lo sviluppo, la diffusione, la promozione e la pratica delle discipline sportive, lo svolgimento di tutte le attività connesse agli sport, con le finalità precipue del CONI e dei suoi Organi. A tal fine l’ASSOCIAZIONE potrà svolgere la predisposizione, la gestione e la conduzione d’attività sportive e ricreative, di centri sportivi, d’impianti ed attrezzature per lo sport nonché l’organizzazione di gare, campionati, tornei, manifestazioni ed ogni altra attività anche con finalità turistica non lucrativa, comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle specifiche discipline sportive; l’ASSOCIAZIONE nell’ambito delle sue Sezioni, aderirà alle Federazioni Sportive e/o ad altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. L’ASSOCIAZIONE potrà collaborare ed operare con altri Enti o Associazioni per lo sviluppo d’iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
ART.4 – ASSOCIATI, SOCI, BENEFICIARI, AGGREGATI, ASSIMILATI.
Possono essere Associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi e contribuiscano pariteticamente al raggiungimento degli scopi enunciati al precedente ART.3.
L’adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto nell’assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della ASSOCIAZIONE. Chi intende aderire alla ASSOCIAZIONE deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’ASSOCIAZIONE si propone e l’impegno di approvare e osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Per avere la qualifica di Socio, il richiedente dovrà contribuire pariteticamente agli altri Soci , in considerazione della situazione patrimoniale dell’ASSOCIAZIONE, secondo le modalità disposte all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo che dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro 30 giorni, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere un socio dall’ASSOCIAZIONE per gravi motivi che dovranno essere notificati per iscritto affinché lo stesso possa effettuare ricorso. Chiunque aderisca alla ASSOCIAZIONE può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; Il recesso o l’esclusione hanno effetto immediato e non comportano la restituzione di alcunché in riferimento al contributo paritetico o a eventuali importi versati. Sono Beneficiari coloro cui siano erogati i servizi che l’ASSOCIAZIONE si propone di svolgere in conformità con gli scopi sociali. Sono Aggregati coloro che prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi della ASSOCIAZIONE. Sono Assimilati gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono medesime attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che affiliate alle stesse organizzazioni locali o nazionali, cui è affilata l’ASSOCIAZIONE. A Beneficiari, Aggregati, Assimilati non è attribuita la qualifica di Socio, ma chiunque può richiederne l’adesione.
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ART.5 – PATRIMONIO ED ENTRATE.
Il patrimonio della ASSOCIAZIONE è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’ASSOCIAZIONE dispone delle quote associative versate dai Soci e dei redditi derivanti dal suo patrimonio; inoltre ogni Sezione dispone direttamente ed autonomamente delle quote per l’utilizzo degli impianti e dei rimborsi di consumi da parte dei fruitori, di contributi del CONI, Federazioni Sportive, Enti Pubblici o di introiti di qualsiasi altro genere quali per esempio iscrizioni a campionati, gare, manifestazioni e di eventuali sottoscrizioni e altri introiti di origine statutaria e/o commerciale realizzati nello svolgimento della sua attività. I versamenti fatti all’ASSOCIAZIONE sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili in nessun caso, nemmeno per scioglimento dell’ASSOCIAZIONE, né per morte, estinzione, recesso ed esclusione dalla stessa.
l versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmettibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
ART.6 – ORGANI SOCIALI.
Sono organi della ASSOCIAZIONE: l’Assemblea generale dei Soci, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, le Assemblee di Sezione, i Direttivi di Sezione. L’elezione degli organi della ASSOCIAZIONE non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato.
ART.7 – ASSEMBLEA.
L’ Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano della ASSOCIAZIONE. Essa si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre delinea gli indirizzi generali dell’attività della ASSOCIAZIONE, approva i regola-menti che ne disciplinano lo svolgimento, delibera su altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dello statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei Soci o da almeno i 2/3 consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata presso la sede della ASSOCIAZIONE o comunque nel territorio della Provincia di Torino. La convocazione è fatta mediante affissione presso la sede sociale e via email ai singoli soci contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio della ASSOCIAZIONE che non abbia un incarico di dipendenza della stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
ART.8 – ASSEMBLEA ORDINARIA.
L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio della ASSOCIAZIONE. Il resoconto di tutte le Assemblee ordinaria e delle relative deliberazioni deve risultare dal verbale e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
ART.9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L’ Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dagli altri soggetti secondo le regole sopradescritte, quando la materia oggetto della convocazione riguarda le modificazioni riguardanti lo Statuto o lo scioglimento e la liquidazione della ASSOCIAZIONE e la devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di più della metà dei presenti.
ART.10 – CONSIGLIO DIRETTIVO.
La ASSOCIAZIONE è amministrata da un Consiglio Direttivo composto per nomina dai Consigli Direttivi delle Sezioni, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. I Consiglieri devono essere Soci dell’ASSOCIAZIONE da almeno un anno, durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Al Consiglio Direttivo è attribuito il controllo della gestione della ASSOCIAZIONE in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi ricevuti dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta almeno 3 Consiglieri ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
ART.11 – PRESIDENTE.
Al Presidente della ASSOCIAZIONE spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della ASSOCIAZIONE anche ad estranei al Consiglio stesso. Ad esso compete il controllo sull’ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la comunicazione del suo operato. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, o in caso di dimissioni di quest’ultimo.
ART.12 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Segretario svolge la funzione di esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, in particolare del Libro Verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Soci. I libri della ASSOCIAZIONE sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte a spese del richiedente.
ART.13 – ASSEMBLEA DI SEZIONE.
L’ Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci della Sezione ed è l’organo della Sezione stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno, al termine della stagione sportiva, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre provvede alla nomina del Direttivo di Sezione, delinea l’attività di Sezione e le iniziative di interesse della Sezione. L’assemblea di Sezione è convocata dal Presidente di Sezione ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei Soci della Sezione o da almeno 3 componenti del Direttivo di Sezione. L’Assemblea di Sezione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio della Sezione ha diritto, ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio della Sezione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; L’Assemblea di Sezione è presieduta dal Presidente del Direttivo di Sezione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di Sezione; in mancanza su designazione dei presenti.
ART.14 – DIRETTIVI DI SEZIONE.
Ogni Sezione è amministrata da un Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri, compresi il Presidente di Sezione, il Vice Presidente di Sezione e il Segretario. I componenti del Direttivo di Sezione possono essere scelti tra i Soci della sezione.
Per la durata in carica, rieleggibilità, cessazione, decadenza e compensi dei componenti il Direttivo di Sezione valgono le stesse norme applicabili ai membri del Consiglio Direttivo di cui all’articolo 13. Al Direttivo di Sezione è attribuita la gestione della attività propria della Sezione.
ART.15 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.
Gli esercizi chiudono il 31 dicembre d’ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.
ART.16 – AVANZI DI GESTIONE.
Alla ASSOCIAZIONE è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a quest’ultime.
ART.17 – SCIOGLIMENTO.
In caso di scioglimento la ASSOCIAZIONE devolverà il suo patrimonio ad altra Associazione con analoga finalità, salva diversa destinazione imposta per legge.
ART.18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’assunzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato individuale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza d’accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Sindaco del Comune di Torino.
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